Ricordiamo che per i cori razzisti è prevista, in base all’art. 11 del Codice di giustizia sportiva (comma 3), una vasta gamma di sanzioni dalla multa (fino a 50 mila euro) alla chiusura di parte o di tutto lo stadio (con successiva partita giocata senza pubblico) fino alla partita persa a tavolino. Inoltre secondo le recenti decisioni dell‘Osservatorio sulle manifestazioni sportive In presenza di segnali di razzismo, intolleranza o antisemitismo, l’arbitro deve provvedere, anche su segnalazione dei calciatori, ad investire, tramite il quarto uomo, il dirigente del servizio di ordine pubblico, unico responsabile della decisione di sospendere la gara. Analoga informazione può essere data dal rappresentante della Procura federale, se presente.
Lo stesso Dirigente del servizio, in presenza di espressioni di razzismo o intolleranza di particolare gravità, deve valutare in ogni caso il non avvio o sospensione dell’incontro – anche a carattere temporaneo – per consentire la diffusione di messaggi di ammonimento per le tifoserie, attraverso i sistemi di amplificazione sonora presente negli stadi. NapoliSoccerNET.