I dirigenti chiedono di modificare la causale nella fattura “e ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era di mero scambio”
Fra le motivazioni che la Corte federale ha pubblicato oggi pomeriggio con le quali giustifica la penalizzazione di 15 punti in classifica alla Juventus è presenta la descrizione di un trasferimento che chiarisce il modus operandi del club bianconero.
Un trasferimento che la Corte definisce “eclatante” proprio perché si tratta chiaramente di una plusvalenza fittizia, di uno scambio teso a colmare i buchi nel bilancio.
Si legge nel documento:
“Eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: «scambiamo Tongya con Akè, entrambi trasferimenti definitivi identici». E alla richiesta se «dobbiamo condizionarli l’uno all’altro?» la risposta è «li abbiamo condizionati l’uno all’altro». Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).”
Inizia così il racconto di uno dei tanti trasferimenti sospetti della Juventus. Secondo la procura il dolo non sta tanto nella richiesta di “legare” il trasferimento dei due giocatori, quanto nella fatturazione emessa dal club francese, palesemente manomessa e artefatta a mano dalla Juventus:
“Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti. I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire – ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo – che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole.”
È bene ribadire che la Juventus chiede espressamente di modificare la causale nella fattura, segno di piena coscienza e consapevolezza della richiesta fatta al Marsiglia, come scrive la Corte nelle motivazioni:
“E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti.”