Il belga, vittima di cori razzisti, aveva esultato sotto la curva della Juve in Coppa Italia, esultanza giudicata quindi provocatoria. Sarà squalificato per il ritorno
La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’Inter per la squalifica di un turno comminata a Romelu Lukaku in seguito all’espulsione contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia.
Alla Figc hanno accertato quindi che l’esultanza di Lukaku fosse provocatoria nei confronti del tifo juventino. Poteva essere un segnale del calcio italiano contro il razzismo negli stadi e invece la Federcalcio ha sprecato l’opportunità.
Di diverso segno il ricorso della Juve sulla squalifica alla propria curva. La Corte d’appello ha infatti annullato la sanzione dando ragione al club bianconero. A Torino hanno aiutato gli inquirenti ad individuare i responsabile. Non tutta la curva, ma forse solo un paio di tifosi.
I nerazzurri avevano presentato ricorso sostenendo che l’esultanza di Lukaku è tipica del giocatore. Ne ha scritto la Gazzetta qualche giorno fa:
“L’Inter fa ricorso contro la squalifica di una giornata in Coppa Italia comminata a Romelu Lukaku, il doppio giallo sventolato in faccia all’attaccante belga dall’arbitro Massa nell’andata della semifinale alla Stadium contro la Juventus. Il club di viale della Liberazione sosterrà che l’esultanza dopo aver trasformato il calcio di rigore dell’1-1 contro i bianconeri, è la classica esultanza che il bomber belga fa dopo ogni rete”.
C’era un precedente a favore di Lukaku e del ricorso dell’Inter contro la sua squalifica. Oggi per la Figc è stata di diverso avviso.
Il comunicato:
“Nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo
numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e
dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della
squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione
alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023;
uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti;
sentito l’Arbitro;
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC“.