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Grazie a quell’accordo (non clausola), Spalletti ha evitato di pagare i danni al Napoli

Il club non gli ha chiesto penali pur avendo lui rifiutato di allenare il terzo anno. È lui il primo beneficiario dell’intesa col Napoli

Grazie a quell’accordo (non clausola), Spalletti ha evitato di pagare i danni al Napoli
Foto dalla pagina web del Napoli (sscnapoli.it)

Le cose, seppure al netto del fatto che non è dato leggere il contenuto dei documenti contrattuali che si sono succeduti nel regolare i rapporti tra Spalletti ed il Napoli, dovrebbero stare così.

Spalletti ed il Napoli firmano un contratto (avente tra l’altro ad oggetto, dietro il compenso pattuito, l’esecuzione della “prestazione da allenatore” da parte del primo) della durata di due anni con opzione a favore del Napoli per un terzo anno: ciò che vuol dire, in sostanza, che se il Napoli avesse deciso, Spalletti avrebbe dovuto svolgere tale prestazione anche per un ulteriore anno.

In questo modo, Spalletti, lautamente retribuito e nel pieno delle sue facoltà psicointellettuali, si era obbligato a soggiacere a tale tipo di opzione a favore del Napoli e pertanto, ove esercitata dalla società partenopea, ad allenarlo per un altro anno (dietro compenso, si intende).

Ora, l’obbligo di fare (nel caso di specie: di rendere la “prestazione da allenatore”, quello a cui era tenuto Spalletti) non è nel nostro ordinamento coercibile (si veda l’antico brocardo: “nemo ad faci cogi potest”), il che è a dire che nell’ipotesi in cui il Napoli avesse (come ha fatto) esercitato l’opzione in questione  e Spalletti  non avesse voluto rendere la sua prestazione per l’ulteriore anno previsto, questo non avrebbe potuto essere costretto a farlo ed il Napoli avrebbe potuto soltanto chiedergli il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa prestazione.

Danni che, in genere, sono:

a) o previsti in apposita clausola con quantificazione forfettizzata (ciò che consente al creditore di evitare ogni questione e rischio di relativa quantificazione in sede giudiziaria);

b) o richiesti al giudice sulla base di valori equitativi che, in genere, sono “a contrario” parificati al valore dello stipendio che l’allenatore avrebbe dovuto percepire (esempio: se alleni ti pago 3 milioni all’anno, se ti rifiuti quale danno a mio favore mi paghi lo stesso ammontare del compenso della prestazione non fornita).

Ora, esercitata l’opzione da parte del Napoli, Spalletti ha comunicato di non voler proseguire ad allenare per un altro anno per le note sue questioni ed esigenze.

Il Napoli, per riconoscenza, gli ha consentito di non dar seguito agli accordi presi senza chiedergli un risarcimento del danno (da quantificarsi come sopra ), tuttavia sottoscrivendo un nuovo accordo con valore (presumo, perché in genere si fa così) transattivo generale novativo (cioè sostitutivo del vecchio accordo contenente l’opzione per il terzo anno) che in sostanza è così regolato:
1. Se non alleni e stai effettivamente fermo per un anno, ciò ti viene consentito e non ti viene richiesto alcun danno come invece avrebbe potuto esserti richiesto;
2. Se, pero, alleni (e quindi vuol dire che non sei così scarico mentalmente da richiederti un anno sabbatico), allora i danni me li paghi e me li paghi nell’ammontare previsto nella clausola per ciò pattuita ex novo (3 milioni) nel suddetto accordo transattivo.

Dunque, il primo beneficiario di tutta questa operazione economica giuridica è Spalletti (e stupisce che nessuno lo dica), il quale, a fronte di ciò, avrebbe potuto davvero stare fermo per un anno senza pagare alcun danno al Napoli per effetto del mancato rispetto del primo accordo contenente l’opzione a favore del Napoli stesso.

Il quale Spalletti, invece, mostrando di non essere così scarico come diceva, e quindi di voler allenare (ma non il Napoli, come da originari accordi), è giusto che paghi i danni a cui si era obbligato in caso di tale evenienza.

È tutto molto semplice, oltre che lecito e legittimo sotto il profilo giuridico e, senza nemmeno scomodare il diposto di cui all’art. 1322 del codice civile (la norma che da alle parti la possibilità di prevedere qualsivoglia forma di pattuizione contrattuale purché sia degna di tutela secondo l’ordinamento giuridico), non si riesce a capire quali sarebbero le violazioni dei diritti (al lavoro?) di una clausola come quella in questione, la quale, si badi bene, nel suo contenuto originario serviva proprio a preservare Spalletti e la sua voglia di non allenare per un anno senza per ciò incorrere in risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto dell’opzione pattuita a favore del Napoli.

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