Il club è stato multato con un’ammenda di 2.000,00 per il lancio di un fumogeno in campo da parte dei tifosi nella gara contro la Salernitana
Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare dell’undicesima giornata di campionato, ha comminato ammende a 8 società. Questo il comunicato.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.