Chiedono lo stop alla creazione di un organo che esprima la presenza di supporter abbonati alle società sportive all’interno delle governance di queste ultime.
I senatori di Forza Italia Adriano Galliani e Claudio Lotito, rispettivamente amministratore delegato del Monza e presidente della Lazio hanno chiesto l’abrogazione della norma che prevede la possibilità dei tifosi di entrare nelle società sportive professionistiche.
Galliani e Lotito contro i tifosi
La norma che prevede l’ingresso di tifosi tramite un consultivo ad hoc all’interno dei cda e delle dirigenze delle società sportive, approvata nel 2019 ma con slittamento continuo dell’entrata in vigore, potrebbe non vedere mai la luce. E’ infatti stato presentato un emendamento al decreto Olimpiadi da parte di Claudio Lotito e Adriano Galliani, senatori di Forza Italia nonché presidente e amministratore delegato rispettivamente di Lazio e Monza, che chiede lo stop alla creazione di un organo che esprima la presenza di supporter abbonati alle società sportive all’interno delle governance di queste ultime.
La norma sarebbe dovuta entrare in vigore, salvo ulteriori slittamenti, il 1° luglio 2024. Secondo Lotito e Galliani, “è impensabile avere i tifosi all’interno del Consiglio di amministrazione”, come spiega l’agenzia di stampa Public Policy.
Tifosi nel Cda, la norma
Attualmente il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recita: «Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l’emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Daspo, ndr), o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive»