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Lanci di petardi e fumogeni nella partita con il Palermo, il Napoli dovrà pagare 20.000 euro di ammenda

Ammenda di 20.000 euro anche per il Palermo. Sanzionati anche il Genoa e la Sampdoria

Lanci di petardi e fumogeni nella partita con il Palermo, il Napoli dovrà pagare 20.000 euro di ammenda
Ni Napoli 26/09/2024 - Coppa Italia / Napoli-Palermo / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: David Neres-Kristoffer Lund-Filippo Ranocchia

Ieri sera durante Napoli-Palermo ci sono stati lanci di fumogeni tra le due tifoserie che hanno portato a ritardare l’inizio del secondo tempo.

Il Giudice sportivo ha stabilito che il Napoli dovrà pagare un’ammenda di 20.000 euro per i fatti di ieri. Ammende anche per Palermo, Genoa e Sampdoria.

Lancio di petardi e fumogeni in Napoli-Palermo, la decisione del giudice sportivo

Il comunicato:

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei sedicesimi i sostenitori delle Società Cagliari, Brescia, Genoa, Lecce, Napoli
e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)
b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00: alla Società Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1lett.b) CGS.

Ammenda di € 20.000,00: alla Società Palermo per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Società Genoa per avere suoi sostenitori,nel corso della gara, lanciato due fumogeni e numerosi oggetti di diversa natura sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 13° del primo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Società Sampdoria per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, due fumogeni e due accendini sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 30° del secondo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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