Il comunicato del giudice sportivo in merito a quanto accaduto nel derby tra Roma e Lazio.

Durante il derby di sanatosi sono sentiti dalla Curva Nord della Lazio in almeno tre occasioni cori discriminatori nei confronti di Lukaku e Abraham. Un’accusa che potrebbe costare la chiusura alla curva della Lazio considerando che i tifosi della Lazio erano già stati accusati di recente dalla Juventus di insulti discriminatori verso McKennie nell’ultima gara di Coppa Italia.
Oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 31esima giornata di Serie A. Sul derby Roma-Lazio, oltre a quanto accaduto con Gianluca Mancini, si è espresso riguardo i cori razziali intonati dalla Curva nord biancoceleste nei confronti di Lukaku. E’ accaduto tre volte durante tutto il match. Anche Guendouzi della Lazio è stato vittima di cori discriminatori da parte di tifosi giallorossi.
Cori razziali a Lukaku e Guendouzi: chiesto il supplemento d’indagine
Nel comunicato si legge:
Con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara: cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo); coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo); coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).
Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.
Il giudice sportivo su Mancini:
Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.