Il risentimento verso Lukaku, ex nerazzurro, continua. La scorsa domenica a San Siro non è stato risparmiato dai tifosi. Arriva la punizione verso la società dell’Inter
Gerardo Mastandrea, giudice sportivo, ha inflitto un’ammenda di 5mila euro all’Inter per i cori dei tifosi contro Romelu Lukaku, grande ex della sfida. La decisione è stata presa dopo il big match di San Siro -della scorsa domenica tra i campioni d’Italia e gli Azzurri di Conte.
La motivazione è questa: “[…] per avere i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadre avversaria“.
Nessun calciatore invece, è stato squalificato dopo la 12esima giornata di Serie A.
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I cori dei tifosi contro Lukaku, Inter punita
Il centravanti belga è stato più volte preso di mira dai sostenitori nerazzurri che hanno utilizzato queste frasi sconvolgenti durante il riscaldamento e all’ingresso dei 22 in campo: «Lukaku uomo di me**a»; «Lukaku, tu sei un figlio di pu***na». Visto il passato con la maglia nerazzurra, l’attaccante 31enne non è stato risparmiato, in quanto nell’estate 2023 era stato nuovamente cercato dal club della Madonnina, senza però ricevere risposta alcuna.
Come sempre la scelta di multare l’intera società ha creato qualche polemica sul Web. Ciro Esposito ha commentato: «Invece di multare sempre le società è così difficile individuare i responsabili? Gli stadi hanno videocamere!!». Non è raro infatti che vengano multati la squadra o l’intera rete di tifosi quando si potrebbero identificare soltanto i protagonisti del brutto gesto.
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12esima giornata le ammende alle società
Oltre all’Inter sono state sanzionate anche altre società, sempre in riferimento alla passata giornata sportiva.
– Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione di un Assistente alcune monetine, una delle quali lo colpiva all’altezza della spalla, senza conseguenze lesive, costringendolo ad allontanarsi dalla sua posizione, determinando, pertanto, l’interruzione della gara per circa due minuti; per avere infine, al 47° del secondo tempo, attinto con uno sputo la gamba del medesimo Assistente; sanzioni attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e c) CGS avendo la Società attivato la procedura di non gradimento dei responsabili dell’accaduto ai sensi dell’art. 27 CGS.
– Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni; per avere inoltre, al 18° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Lukaku, ndr).
– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco, all’interno dell’area tecnica, di una persona non autorizzata.