Era segretario generale della Cgil Scuola. Fu espulso per l’intervista a Freda a Radio Shamal. Accolta la richiesta di sospensiva
Lunedì sarà in Cgil
Lunedì mattina Norberto Gallo potrà tornare in Cgil. Lo ha stabilito il giudice Nicola Graziano – della settima sezione civile fallimentare – che ha accolto il ricorso e sospeso il provvedimento di espulsione del sindacato nei confronti del segretario generale della Cgil scuola che era stato regolarmente eletto. La vicenda è nota, lo scorso 28 luglio Gallo venne espulso dalla Cgil per aver partecipato – in qualità di giornalista – a un dibattito pubblico promosso da “Avanguardia nazionale” con l’esponente di estrema destra Stefano Delle Chiaie e per aver intervistato a Radio Shamal, insieme con Mario Colella, Franco Freda.
In nome di questi due eventi, la Cgil si appellò all’articolo 3 dello Statuto (che inserisce l’appartenenza a organizzazioni a carattere fascista o razzista tra le attività incompatibili col sindacato) ed espulse Gallo. Quindi non si tratta di una questione disciplinare.
Nel provvedimento, il giudice Graziano ripercorre la vicenda e ricorda anche come il procedimento di espulsione avvenne in pochissimo tempo – meno di dieci giorni – e all’insaputa dello stesso Gallo, senza alcun contraddittorio.
I due eventi contestati
Peraltro, l’incontro organizzato da “Avanguardia nazionale” non si è mai svolto. Come è ricordato nel provvedimento del giudice Graziano il quale definisce corretta la rappresentazione dei fatti di Norberto Gallo. E cioè che si trattava di un format usato già altrove per intervistare Delle Chiaie “personaggio di indubbio interesse storiografico in relazione alla storia dell’eversione nera e dei suoi risvolti in Italia degli anni di piombo, a cominciare dal cosiddetto golpe Borghese”. L’ideatore del format era il giornalista Ugo Maria Tassinari che “aveva indicato il professor Gallo come suo sostituto”, format che prevedeva la partecipazione di un giornalista di destra e uno di sinistra (Gallo al posto di Tassinari).
“Non appare contraria alle finalità statutarie della Cgil e della Flc – scrive Graziano nel provvedimento – l’attività posta in essere dal ricorrente consistente nell’annunciare pubblicamente la propria partecipazione – in qualità di oratore ufficiale e non come moderatore del dibattito – ad una pubblica manifestazione laddove si parlava delle azioni e degli ideale perseguiti da Avanguardia nazionale (…), se si considera che il Gallo è un giornalista ed è uno storico per cui egli, come affermato anche in udienza, si era recato in tale veste e non certo utilizzando la qualifica di dirigente della Cgil(…)”. In tale prospettiva , e cioè nell’ottica di esercitare la professione di giornalista, va inquadrato anche il secondo addebito (e cioè l’intervista Freda, ndr)”.
Freda
Decisione di intervistare Freda cha nacque «da un articolo pubblicato sul Venerdì di Repubblica intitolato “Donald Trump, Freda e il libro dell’Apocalisse amato da Bannon” in cui il più influente ideologo di Trump – Bannon appunto – aveva indicato come suo manifesto identitario il libro di Jean Raspal “Il campo dei santi”, in uscita in Francia nel 1973 diventato oggetto di culto delle frange di suprematisti bianchi ed edito in Italia proprio da Freda il quale in questa veste viene appunto intervistato.
Il passaggio chiave del provvedimento è il seguente:
In conclusione, e fermo restando che esula dal giudizio che è chiamato a compiere il Tribunale adito ogni valutazione circa l’opportunità del comportamento posto in essere dal ricorrente (anche nella qualificata ed aggravata posizione di dirigente dell’associazione sindacale Cgil) perché tale giudizio attiene all’etica dei comportamenti ed al conflitto tra l’essere e il dover essere ovvero tra l’essere e l’apparire anche in relazione a un gruppo associativo, ritiene il Tribunale che nel conflitto tra l’interesse ad esplicare pienamente la libertà associativa e di democrazia sindacale che trovano la loro base nella libertà di manifestare il proprio pensiero (anche attraverso lo svolgimento della propria attività professionale) e nella libertà di esplicazione della propria personalità e l’interesse a realizzare pienamente l’identità dell’associazione sindacale a cui Norberto Gallo aveva aderito, con funzioni anche direttive, tenuto conto anche della tipizzazione della previsione di esclusione contenuta nell’articolo 3 dello Statuto che non pare essere in ogni caso integrata, debba ritenersi prevalente l’interesse del ricorrente con conseguente valutazione, allo stato dell’istruzione sommaria propria del giudizio cautelare, in termini di sussistenza del fumus boni iuris del diritto del ricorrente a non vedersi interrotto il suo rapporto associativo, diritto leso da una decisione che allo stato degli atti appare illegittimamente presa dalla parte resistente.